Art. 6.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Salerno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia del Vallo di Diano-Cilento.
      2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia del Vallo di Diano-Cilento a decorrere dalla data del loro insediamento.